Amministrazione di sostegno e consenso informato. Principi
Nell’Ordinanza qui allegata il Giudice Tutelare di Reggio Emilia, competente funzionalmente e territorialmente in relazione ad istanza per istituzione di amministratore di sostegno – procedura regolata dagli artt. 404 e segg. cod. civ. e 712 e segg. cod. proc. civ. – compie una panoramica dei principi e presupposti sussistendo i quali è possibile attribuire all’amministratore di sostegno il potere di esprimere il consenso ai trattamenti sanitari in nome e per conto del beneficiario impossibilitato a provvedere autonomamente in tal senso per infermità psichica o fisica.
Tale possibilità può essere deferita solo previa ricostruzione della presumibile volontà del beneficiario in relazione al tipo di terapie proposte.
Principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 21748 del 2007) in tema di “consenso informato”, che sta alla base del rapporto medico – paziente e rappresenta “norma di legittimazione del trattamento sanitario” (altrimenti illecito, difettando il consenso). Continua a leggere