Termini per riesame
Il termine per proporre riesame avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorrono per il difensore – come noto – dalla notificazione dell’avviso di deposito delle stesse, giusta disciplina di cui all’art. 309, comma 3° c.p.p., salvo il caso in cui il difensore in calce al verbale di interrogatorio di garanzia non abbia affermato di avere preso cognizione dell’ordinanza e di avere ricevuto la notificazione. La Cassazione afferma questo principio proprio in un caso in cui dal verbale di interrogatorio risultavano due attestazioni: che il difensore aveva ricevuto l’avviso del deposito e che lo stesso aveva preso cognizione del contenuto dell’ordinanza. Continua a leggere