Prescrizione – effetti TARICCO

Con la sentenza 08/09/2015 -Grande Camera della Corte di Lussemburgo- si è affermata l’insostenibilità delle norme sulla prescrizione in riferimento ai reati di frode in materia IVA (gravi frodi IVA), Continua a leggere

Prescrizione

Questione rimessa alle Sezioni Unite (Ordinanza V sez. 3513 U.P. 24_11_2015) per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza concernente la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione maturata precedentemente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello.

In un caso in cui il termine di prescrizione risulta decorso prima della pronuncia della sentenza in appello e, tuttavia, detta prescrizione non risulta rilevata né dedotta dal giudice di appello né rilevata dal ricorrente con i motivi di ricorso.

I giudici rimettenti richiamano espressamente SS.UU. Bracale, sent. 23428 del 22/03/2005 – Rv. 231164, che afferma il seguente principio di diritto: “L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice”.

Tuttavia, ritengono di aderire a quell’orientamento maggioritario teso – sul punto specifico qui in esame – a superare il citato dictum delle S.U. Bracale che, in senso più favorevole all’imputato, afferma che il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata  non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta con tal ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili (Cfr. Sez. V, n. 42950 del 17.9.2012, Xhini, Rv. 254633; e altre conformi).

Studio Legale Tebano Corvucci - _MG_0496

 

Sospensione della prescrizione art. 2952, 4° comma Cod. Civ.

La Cassazione, in tema di assicurazione, afferma che alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito Continua a leggere

Prescrizione e ricorso per cassazione inammissibile – questione oramai incontroversa

Orientamento consolidato. Giudicato formale e sostanziale. Il giudicato sostanziale impedisce la possibilità di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata (prescrizione) sia di rilevarla di ufficio.

Come noto le Sezioni unite hanno enunciato il principio in base al quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (nel caso di specie, si trattava proprio della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso) (Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca). Continua a leggere

prescrizione norma transitoria ex-Cirielli

Prescrizione – ancora norma transitoria – pendenza procedimento in grado d’appello per l’esclusione della disciplina più favorevole-contrasto risolto-rileva a seguito Corte Cost. n. 392/2006 la definizione del primo grado con pronuncia di sentenza sia essa di assoluzione che di condanna

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 24 novembre 2011 – 24 aprile 2012, n. 15933

Presidente Lupo – Relatore Ippolito

Con la sentenza che qui si commenta la S.C., nel suo massimo consesso, ha stabilito, nel dirimere un contrasto, che ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione (LEGGE 5 dicembre 2005, n.251 – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 285 del 7 Dicembre 2005), Continua a leggere