Questione rimessa alle Sezioni Unite (Ordinanza V sez. 3513 U.P. 24_11_2015) per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza concernente la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione maturata precedentemente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello.
In un caso in cui il termine di prescrizione risulta decorso prima della pronuncia della sentenza in appello e, tuttavia, detta prescrizione non risulta rilevata né dedotta dal giudice di appello né rilevata dal ricorrente con i motivi di ricorso.
I giudici rimettenti richiamano espressamente SS.UU. Bracale, sent. 23428 del 22/03/2005 – Rv. 231164, che afferma il seguente principio di diritto: “L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice”.
Tuttavia, ritengono di aderire a quell’orientamento maggioritario teso – sul punto specifico qui in esame – a superare il citato dictum delle S.U. Bracale che, in senso più favorevole all’imputato, afferma che il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta con tal ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili (Cfr. Sez. V, n. 42950 del 17.9.2012, Xhini, Rv. 254633; e altre conformi).