Causalità commissiva e/o omissiva del medico
Quali differenze tra causalità commissiva e causalità omissiva del medico ?
In un caso in cui un medico era imputato di omicidio colposo per non aver eseguito un corretto dosaggio dei farmaci somministrati al paziente affetto da sindrome depressiva provocando così un accumulo dei principi attivi contenuti nei medesimi farmaci da cui derivavano gravi alterazioni patologiche che ne cagionavano il decesso.
Nel caso di specie – afferma la Suprema Corte – il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta una condotta impeditiva che non c’è stata e chiedendosi se, posta in essere la medesima, l’evento sarebbe ugualmente avvenuto in termini di elevata credibilità razionale. Ma chiedendosi se, ipotizzando non avvenuto il mutamento del trattamento farmacologico, si sarebbe ugualmente verificato il processo patologico che ha condotto la paziente all’esito fatale.
In ambito di responsabilità medica, infatti, la distinzione tra causalità commissiva e causalità omissiva è del tutto chiara: nella prima viene violato un divieto; nella seconda è un comando ad essere violato.
Causalità omissiva sarà dunque quella del medico che omette proprio di curare il paziente ovvero rifiuta di ricoverarlo.
Diverso il caso qui in esame in cui il medico non aveva violato un comando omettendo di intervenire in una situazione che richiedeva la sua attivazione ma aveva violato il divieto di somministrare le terapie in dosaggi superiori a quelli previsti e senza tener conto della pericolosità dei fattori di accumulo.
In sostanza il medico aveva introdotto nel quadro clinico della paziente un fattore di rischio poi effettivamente concretizzatosi.
Link alla sentenza in commento cass. Sez. 04 840_08