MESSA ALLA PROVA
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova (pronuncia_141_2018).